Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art.  8 E. Verbali e registri / 1. Tenuta, prova e rettificazione
> Art. 9 F. Deposito di somme e di oggetti preziosi

Art.  8a1

2. Consultazione

1 Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti.

2 Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto.

3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:

a.
nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;
b.
per i quali il debitore ha esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito;
c.
per i quali il creditore ha ritirato l’esecuzione.

4 Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali