Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Della esecuzione
VIII. Del precetto esecutivo e della opposizione
< Art. 85 E. Annullamento o sospensione giudiziali dell’esecuzione / 1. In procedura sommaria
> Art. 86 F. Azione di ripetizione per pagamento indebito

Art. 85a1

2. In procedura ordinaria e in procedura semplificata2

1 L’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.

2 Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell’esecuzione:

1.
nell’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione;
2.
nell’esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della comminatoria di fallimento.

3 Se l’azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l’esecuzione.

4 ...3


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
3 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Stato 1° gennaio 2012
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