Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Della esecuzione
VIII. Del precetto esecutivo e della opposizione
< Art. 84 D. Eliminazione dell’opposizione / 4. Procedura di rigetto
> Art. 85a E. Annullamento o sospensione giudiziali dell’esecuzione / 2. In procedura ordinaria e in procedura semplificata

Art. 851

E. Annullamento o sospensione giudiziali dell’esecuzione

1. In procedura sommaria

Se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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