Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Della esecuzione
VIII. Del precetto esecutivo e della opposizione
< Art. 80 D. Eliminazione dell’opposizione / 2. Mediante rigetto definitivo / a. Titoli di rigetto
> Art. 82 D. Eliminazione dell’opposizione / 3. Mediante rigetto provvisorio / a. Condizioni

Art. 811

b. Eccezioni

1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.

2 Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l’escusso può sollevare altre eccezioni contro l’obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.

3 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.3


1 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 RS 291
3 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali