Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 7 D. Responsabilità / 3. Competenza del Tribunale federale
> Art.  8a E. Verbali e registri / 2. Consultazione

Art.  81

E. Verbali e registri

1. Tenuta, prova e rettificazione

1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.

2 I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.

3 L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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