Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 7 D. Responsabilità / 3. Competenza del Tribunale federale
> Art. 8a E. Verbali e registri / 2. Consultazione
Art. 81
E. Verbali e registri
1. Tenuta, prova e rettificazione
1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.
2 I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.
3 L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali