Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 6 D. Responsabilità / 2. Prescrizione
> Art. 8 E. Verbali e registri / 1. Tenuta, prova e rettificazione
Art. 71
3. Competenza del Tribunale federale
Se l’azione di risarcimento è fondata sull’atto illecito dell’autorità cantonale superiore di vigilanza o dell’istanza cantonale superiore dei concordati, il Tribunale federale è solo competente.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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