Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Della esecuzione
IV. Della notificazione degli atti esecutivi
< Art. 65 B. Alle persone giuridiche, societā ed ereditā indivise
> Art. 67 A. Domanda d’esecuzione

Art. 66

C. Al debitore domiciliato all’estero o in caso di notificazione impossibile

1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell’esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.

2 In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell’ufficio del domicilio del debitore o per posta.

3 Se il debitore č domiciliato all’estero, la notificazione si fa per mezzo delle autoritā di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.1

4 La notificazione si fa mediante pubblicazione quando:

1.
il domicilio del debitore č sconosciuto;
2.
il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;
3.
il debitore č domiciliato all’estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non č possibile in un termine ragionevole.2

5 …3


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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