Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 5 D. Responsabilità / 1. Principio
> Art. 7 D. Responsabilità / 3. Competenza del Tribunale federale
Art. 61
2. Prescrizione
1 L’azione di risarcimento del danno si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’atto che ha cagionato il danno.
2 Se però il danno deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione di risarcimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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