Titolo secondo: Della esecuzione
III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni
< Art. 58 B. Sospensione / 2. Decesso
> Art. 60 B. Sospensione / 4. Incarcerazione
Art. 59
3. Nell’esecuzione per i debiti della successione
1 L’esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare1 all’eredità.2
2 L’esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell’articolo 49.3
3 Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realizzazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pignoramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la partecipazione al medesimo.
1 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo giusta l’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
3 Nuovo testo giusta l’art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 tit. fin. art. 60).