Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Della esecuzione
III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni
< Art. 57d B. Sospensione / 1. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile / e. Revoca da parte del giudice
> Art. 58 B. Sospensione / 2. Decesso

Art.  57e1

f. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile del rappresentante legale

Le disposizioni sulla sospensione sono applicabili anche alle persone ed alle societą il cui rappresentante legale si trova in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, fintanto che esse non siano in grado di designare un altro rappresentante.


1 Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali