Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Della esecuzione
III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni
< Art. 56 A. Principi e nozioni
> Art. 57a B. Sospensione / 1. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile / b. Obbligo d’informare dei terzi

Art. 571

B. Sospensione

1. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile2

a. Durata

1 L’esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.3

2 Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospensione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo.

3 Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione.4

4 Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qualità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione.5


1 Nuovo testo giusta l’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
2 Nuove espr. giusta il n. 4 dell’all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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