Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
II. Regole diverse
< Art. 36 C. Effetto sospensivo
> Art. 38 A. Oggetto dell’esecuzione e specie d’esecuzione

Art. 371

D. Definizioni

1 L’espressione «ipoteca» ai sensi della presente legge comprende l’ipoteca, la cartella ipotecaria, i pegni immobiliari del diritto anteriore, gli oneri fondiari, ogni diritto di privilegio su determinati fondi e il pegno sugli accessori di un fondo.2

2 L’espressione «pegno manuale» comprende il pegno mobiliare, il pegno sul bestiame, il diritto di ritenzione, il diritto di pegno su crediti ed altri diritti.

3 L’espressione «pegno» comprende tanto il pegno immobiliare quanto quello mobiliare.


1 Nuovo testo giusta l’art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 tit. fin. art. 60).
2 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).


Stato 1° gennaio 2012
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