Titolo tredicesimo: Disposizioni finali
< Art. 351 A. Entrata in vigore
> Art. 1 A. Disposizioni d’esecuzione
Art. 352
B. Pubblicazione
Il Consiglio federale č incaricato di pubblicare la presente legge, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 18741 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
1 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b]
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali