Titolo primo: Disposizioni generali
II. Regole diverse
< Art. 34 B. Notificazione / 1. Per scritto e per via elettronica
> Art. 36 C. Effetto sospensivo
Art. 351
2. Mediante pubblicazione
1 Le pubblicazioni sono annotate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato. La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio č determinante per il calcolo dei termini e le conseguenze della pubblicazione.
2 Qualora le circostanze lo richiedano, la pubblicazione si fa anche in altri fogli o per mezzo di pubblico bando.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali