Titolo dodicesimo: Della moratoria straordinaria
< Art. 348 E. Revoca
> Art. 350 G. Rapporto con il differimento della dichiarazione di fallimento
Art. 349
F. Rapporto con la moratoria ordinaria
1 Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev’essere presentato prima che scada la moratoria.
2 Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non puō essere chiesta nč una moratoria ordinaria nč una nuova moratoria straordinaria.
3 Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui domanda sia stata respinta, non puō presentare una nuova domanda prima che siano scorsi sei mesi.1
1 Introdotto dall’art. 28 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
Stato 1° gennaio 2012
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