Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
II. Regole diverse
< Art. 33a Abis. Atti scritti fatti pervenire per via elettronica
> Art. 35 B. Notificazione / 2. Mediante pubblicazione

Art. 341

B. Notificazione

1. Per scritto e per via elettronica

1 Gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

2 La notificazione può avvenire per via elettronica se il destinatario vi acconsente. Il Consiglio federale stabilisce i particolari.


1 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Stato 1° gennaio 2012
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