Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
II. Regole diverse
< Art. 33 A. Termini / 3. Modificazione e restituzione
> Art. 34 B. Notificazione / 1. Per scritto e per via elettronica

Art. 33a1

Abis. Atti scritti fatti pervenire per via elettronica

1 Un atto scritto può essere fatto pervenire per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza.

2 Il documento contenente l’atto e gli allegati dev’essere munito della firma elettronica riconosciuta del mittente. Il Consiglio federale definisce i particolari.

3 Gli uffici d’esecuzione, gli uffici dei fallimenti e le autorità di vigilanza possono esigere che l’atto e gli allegati siano in seguito prodotti anche in forma cartacea.


1 Introdotto dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali