Titolo undecimo: Della procedura concordataria
IV. Del concordato con abbandono dell’attivo
< Art. 329 G. Ripartizione / 4. Deposito
> Art. 331 I. Revoca di atti giuridici
Art. 330
H. Relazione sulla gestione
1 Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale. Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comunicata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori.
2 Se la liquidazione dura pił di un anno, i liquidatori hanno l’obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liquidato e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestione. Entro i due primi mesi dell’anno seguente, essi devono trasmettere lo stato del patrimonio e la relazione al giudice dei concordati, per il tramite della delegazione dei creditori, e metterli a disposizione dei creditori stessi.
Stato 1° gennaio 2013
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