Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo undecimo: Della procedura concordataria
IV. Del concordato con abbandono dell’attivo
< Art. 328 G. Ripartizione / 3. Conto finale
> Art. 330 H. Relazione sulla gestione

Art. 329

4. Deposito

1 I dividendi che non sono stati ritirati entro il termine fissato sono depositati presso la cassa dei depositi designata dal giudice dei concordati.

2 I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine di dieci anni saranno distribuiti a cura dell’ufficio dei fallimenti; č applicabile per analogia l’articolo 269.


Stato 1° gennaio 2012
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