Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
II. Regole diverse
< Art. 31 A. Termini / 1. In genere
> Art. 33 A. Termini / 3. Modificazione e restituzione

Art.  321

2. Osservanza del termine

1 ... 2

2 Un termine č pure osservato se prima della sua scadenza č adito un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti incompetente; questo trasmette senza indugio il relativo atto scritto all’ufficio competente.3

3 ... 4

4 Se una comunicazione scritta č viziata in modo rimediabile, deve essere data la possibilitā di riparare il vizio.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
3 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
4 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Stato 1° gennaio 2012
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