Titolo undecimo: Della procedura concordataria
IV. Del concordato con abbandono dell’attivo
< Art. 318 B. Contenuto
> Art. 320 D. Situazione dei liquidatori
Art. 319
C. Effetti dell’omologazione
1 Quando l’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo è divenuta definitiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni ed i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.
2 Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato.
3 I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all’occorrenza, al trasferimento dei beni.
4 Essi rappresentano la massa in giustizia. L’articolo 242 è applicabile per analogia.
Stato 1° gennaio 2012
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