Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
II. Regole diverse
< Art.  30a S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato
> Art.  32 A. Termini / 2. Osservanza del termine

Art. 311

A. Termini

1. In genere

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, al computo, all’osservanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 20082 (CPC).


1 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 RS 272


Stato 1° gennaio 2012
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