Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 30 R. Procedimenti esecutivi speciali
> Art. 31 A. Termini / 1. In genere
Art. 30a1
S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato
Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato (LDIP).
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 291
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali