Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo undecimo: Della procedura concordataria
II. Disposizioni generali sul concordato
< Art. 305 A. Accettazione da parte dei creditori
> Art. 306a B. Omologazione / 2. Sospensione della realizzazione di pegni immobiliari

Art. 306

B. Omologazione

1. Condizioni

1 …

2 L’omologazione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

1.
La somma offerta deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice può tener conto delle sue aspettative.
1bis.
Se il concordato prevede l’abbandono dell’attivo (art. 317 cpv. 1), il ricavo della realizzazione o la somma offerta dal terzo devono apparire superiori al prezzo conseguibile mediante una liquidazione in via di fallimento.
2.
L’esecuzione del concordato, l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l’adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito.

3 Il giudice può, d’ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non disciplinato in modo sufficiente.


Stato 1° gennaio 2012
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