Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 29 Q. ...
> Art. 30a S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato
Art. 301
R. Procedimenti esecutivi speciali
1 La presente legge non si applica all’esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
2 Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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