Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 2 B. Uffici d’esecuzione e uffici dei fallimenti / 1. Organizzazione
> Art. 4 C. Assistenza

Art.  31

2. Retribuzione

La retribuzione dell’ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei loro supplenti č di competenza dei Cantoni.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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