Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo undecimo: Della procedura concordataria
I. Moratoria concordataria
< Art. 298 B. Effetti della moratoria / 2. Sulla capacità di disporre del debitore
> Art. 300 C. Compiti specifici del commissario / 2. Avviso ai creditori

Art. 299

C. Compiti specifici del commissario

1. Formazione dell’inventario e stima del pegno

1 Il commissario, appena nominato, fa l’inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.

2 Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell’assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.

3 Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.


Stato 1° gennaio 2012
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