Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 28 P. Comunicazione circa l’organizzazione nel Cantone
> Art.  30 R. Procedimenti esecutivi speciali

Art.  291

Q. ...


1 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Stato 1° gennaio 2012
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