Titolo decimo: Della revocazione
< Art. 288a B. Atti revocabili / 4. Computo dei termini
> Art. 290 C. Azione revocatoria / 2. Legittimazione passiva
Art. 2891
C. Azione revocatoria
1. Foro
L’azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi non ha domicilio in Svizzera, l’azione può essere promossa al luogo del pignoramento o del fallimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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