Titolo decimo: Della revocazione
< Art. 288 B. Atti revocabili / 3. Dolo
> Art. 289 C. Azione revocatoria / 1. Foro
Art. 288a1
4. Computo dei termini
Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286 a 288:
- 1.
- la durata della procedura concordataria precedente alla dichiarazione di fallimento;
- 2.
- la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento ai sensi degli articoli 725a, 764, 817 o 903 del CO2;
- 3.
- nel caso di liquidazione in via di fallimento di un’ereditą, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione;
- 4.
- la durata della preventiva esecuzione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 220
Stato 1° gennaio 2012
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