Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo decimo: Della revocazione
< Art. 288 B. Atti revocabili / 3. Dolo
> Art.  289 C. Azione revocatoria / 1. Foro

Art. 288a1

4. Computo dei termini

Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286 a 288:

1.
la durata della procedura concordataria precedente alla dichiarazione di fallimento;
2.
la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento ai sensi degli articoli 725a, 764, 817 o 903 del CO2;
3.
nel caso di liquidazione in via di fallimento di un’ereditą, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione;
4.
la durata della preventiva esecuzione.

1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 220


Stato 1° gennaio 2012
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