Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo decimo: Della revocazione
< Art. 287 B. Atti revocabili / 2. Insolvenza
> Art. 288a B. Atti revocabili / 4. Computo dei termini

Art. 2881

3. Dolo

Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l’intenzione, riconoscibile dall’altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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