Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo nonobis: Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust
< Art. 284a A. Esecuzione per debiti sui beni in trust
> Art. 285 A. Scopo. Legittimazione attiva

Art. 284b

B. Fallimento di un trustee

In caso di fallimento di un trustee, i beni in trust vengono separati dalla massa del fallimento, previa deduzione delle pretese del trustee su di essi.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali