Titolo nono: Disposizioni speciali relative a pigioni e affitti
< Art. 283 Inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione
> Art. 284a A. Esecuzione per debiti sui beni in trust
Art. 284
Reintegrazione di oggetti
Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l’assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall’asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice.1
1 Nuovo testo del per. giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Stato 1° gennaio 2012
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