Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 27 O. Disposizioni cantonali d’esecuzione / 5. Professione di rappresentante
> Art.  29 Q. ...

Art. 281

P. Comunicazione circa l’organizzazione nel Cantone

1 I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l’organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità designate in applicazione della presente legge.

2 Il Consiglio federale provvede alla conveniente pubblicità di tali indicazioni.


1 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).


Stato 1° gennaio 2012
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