Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 26 O. Disposizioni cantonali d’esecuzione / 4. Effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento
> Art. 28 P. Comunicazione circa l’organizzazione nel Cantone
Art. 271
5. Professione di rappresentante
1 I Cantoni possono disciplinare la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo. I Cantoni possono segnatamente:
- 1.
- prescrivere che le persone che intendono esercitare questa attività provino la loro capacità professionale e moralità;
- 2.
- esigere la prestazione di garanzie;
- 3.
- fissare la tariffa degli onorari applicabili alla professione di rappresentante.
2 Chi ha ottenuto in un Cantone l’autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante, può chiederla in ogni altro Cantone, sempreché la sua capacità professionale e moralità siano state accertate in modo adeguato.
3 Nessuno può essere costretto a munirsi di un rappresentante. I costi della rappresentanza non possono essere accollati al debitore.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali