Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 26 O. Disposizioni cantonali d’esecuzione / 4. Effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento
> Art. 28 P. Comunicazione circa l’organizzazione nel Cantone

Art. 271

5. Professione di rappresentante

1 I Cantoni possono disciplinare la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo. I Cantoni possono segnatamente:

1.
prescrivere che le persone che intendono esercitare questa attività provino la loro capacità professionale e moralità;
2.
esigere la prestazione di garanzie;
3.
fissare la tariffa degli onorari applicabili alla professione di rappresentante.

2 Chi ha ottenuto in un Cantone l’autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante, può chiederla in ogni altro Cantone, sempreché la sua capacità professionale e moralità siano state accertate in modo adeguato.

3 Nessuno può essere costretto a munirsi di un rappresentante. I costi della rappresentanza non possono essere accollati al debitore.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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