Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
VII. Della chiusura del fallimento
< Art. 268 A. Relazione finale e decisione di chiusura
> Art. 270 C. Termine di ultimazione della procedura di fallimento

Art. 269

B. Beni scoperti successivamente

1 Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l’ufficio ne prende possesso e li realizza senz’altra formalitą, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.

2 L’ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni.1

3 Trattandosi di pretesa dubbia, l’ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 260.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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