Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
VI. Della ripartizione
< Art. 265a E. Attestato di carenza di beni / 2. Determinazione del ritorno a miglior fortuna
> Art. 266 F. Ripartizioni provvisorie

Art.  265b1

3. Inammissibilità della dichiarazione d fallimento su domanda del debitore

Il debitore che si oppone all’esecuzione contestando di essere ritornato a miglior fortuna non può domandare egli stesso, durante l’esecuzione medesima, la dichiarazione del suo fallimento (art. 191).


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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