Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
VI. Della ripartizione
< Art. 263 C. Deposito dello stato di ripartizione e del conto finale
> Art. 265 E. Attestato di carenza di beni / 1. Contenuto ed effetti

Art. 264

D. Ripartizione

1 Appena trascorso il termine del deposto, l’amministrazione del fallimento procede alla ripartizione.

2 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 150.

3 I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi.


Stato 1° gennaio 2012
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