Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
VI. Della ripartizione
< Art. 263 C. Deposito dello stato di ripartizione e del conto finale
> Art. 265 E. Attestato di carenza di beni / 1. Contenuto ed effetti
Art. 264
D. Ripartizione
1 Appena trascorso il termine del deposto, l’amministrazione del fallimento procede alla ripartizione.
2 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 150.
3 I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali