Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
V. Della liquidazione della massa
< Art. 258 E. Pubblici incanti / 2. Aggiudicazione
> Art. 260 F. Cessione dei diritti
Art. 2591
3. Condizioni dell’incanto
Alle condizioni dell’incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell’ufficio d’esecuzione spettano all’amministrazione del fallimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali