Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
V. Della liquidazione della massa
< Art. 255 B. Ulteriori assemblee dei creditori
> Art. 256 D. Modo di realizzazione
Art. 255a1
C. Deliberazioni per mezzo di circolare
1 Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il termine impartito.
2 Se non si conoscono tutti i creditori, l’amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali