Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
V. Della liquidazione della massa
< Art. 254 A. Seconda assemblea dei creditori / 3. Mancanza di quorum
> Art. 255a C. Deliberazioni per mezzo di circolare
Art. 2551
B. Ulteriori assemblee dei creditori
Ulteriori assemblee dei creditori sono convocate, qualora un quarto dei creditori o la delegazione dei creditori ne faccia domanda, oppure l’amministrazione del fallimento lo reputi necessario.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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