Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
IV. Della verificazione dei crediti e della graduazione dei creditori
< Art. 248 D. Graduatoria / 2. Crediti rigettati
> Art. 250 D. Graduatoria / 4. Contestazione della graduatoria

Art. 249

3. Deposito della graduatoria e avviso speciale

1 La graduatoria viene depositata per l’ispezione presso l’ufficio.

2 L’amministrazione ne avverte con pubblico avviso i creditori.

3 Coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e del rigetto.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali