Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 23 O. Disposizioni cantonali d’esecuzione / 1. Autoritą giudiziarie
> Art. 25 O. Disposizioni cantonali d’esecuzione / 3. ...

Art. 24

2. Stabilimenti di deposito

I Cantoni designano gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi nei casi previsti dalla presente legge («stabilimenti di depositi»). Essi sono responsabili dei depositi fatti presso tali stabilimenti.


Stato 1° gennaio 2012
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