Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
III. Dell’amministrazione della massa
< Art. 238 A. Prima assemblea dei creditori / 3. Competenze / b. Deliberazioni su questioni urgenti
> Art. 240 B. Amministrazione del fallimento / 1. Compiti in generale
Art. 239
4. Impugnazione delle deliberazioni
1 Le deliberazioni dell’assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all’autoritą di vigilanza.1
2 L’autoritą di vigilanza decide a breve termine, udito l’ufficio dei fallimenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne facciano istanza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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