Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art.  22 N. Decisioni nulle
> Art. 24 O. Disposizioni cantonali d’esecuzione / 2. Stabilimenti di deposito

Art. 231

O. Disposizioni cantonali d’esecuzione

1. Autoritą giudiziarie

I Cantoni designano le autoritą giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali