Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 22 N. Decisioni nulle
> Art. 24 O. Disposizioni cantonali d’esecuzione / 2. Stabilimenti di deposito
Art. 231
O. Disposizioni cantonali d’esecuzione
1. Autoritą giudiziarie
I Cantoni designano le autoritą giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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