Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
I. Della determinazione dell’attivo e della definizione della procedura
< Art. 228 G. Dichiarazione del fallito circa l’inventario
> Art. 230 I. Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi / 1. In generale

Art. 229

H. Collaborazione e sussistenza del fallito

1 Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP1), a rimanere a disposizione dell’amministrazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessario, egli è tradotto sul luogo dall’autorità di polizia. L’amministrazione del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.2

2 L’amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione.

3 L’amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell’abitazione, sempreché questa faccia parte della massa.3


1 RS 311.0
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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