Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 20a M. Ricorso / 5. Procedura avanti alle autoritą cantonali di vigilanza
> Art.  22 N. Decisioni nulle

Art. 21

6. Decisioni su ricorso

L’autoritą che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Essa ordina l’esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali