Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 20a M. Ricorso / 5. Procedura avanti alle autoritą cantonali di vigilanza
> Art. 22 N. Decisioni nulle
Art. 21
6. Decisioni su ricorso
L’autoritą che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Essa ordina l’esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.
Stato 1° gennaio 2012
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