Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo sesto: Degli effetti del fallimento
II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori
< Art. 207 E. Sospensione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi
> Art. 209 B. Decorso degli interessi

Art. 208

A. Esigibilità dei debiti

1 La dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Il creditore può far valere col suo credito gli interessi fino al giorno della dichiarazione e le spese di esecuzione.1

2 Dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cinque per cento.


1 Nuovo testo giusta l’art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 tit. fin. art. 60).


Stato 1° gennaio 2012
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