Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 19 M. Ricorso / 3. Al Tribunale federale
> Art. 20a M. Ricorso / 5. Procedura avanti alle autoritą cantonali di vigilanza
Art. 201
4. Termini in materia di esecuzione cambiaria
Nelle esecuzioni cambiarie i termini d’impugnazione sono ridotti a cinque giorni; l’autoritą deve decidere entro ugual termine.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
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