Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 1 A. Circondari d’esecuzione e circondari dei fallimenti
> Art. 3 B. Uffici d’esecuzione e uffici dei fallimenti / 2. Retribuzione
Art. 2
B. Uffici d’esecuzione e uffici dei fallimenti
1. Organizzazione
1 In ogni circondario d’esecuzione č istituito un ufficio d’esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.
2 In ogni circondario dei fallimenti č istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.1
3 All’ufficiale č aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilitā o d’impedimento alla direzione dell’ufficio.2
4 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.3
5 Per il resto, l’organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).