Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 1 A. Circondari d’esecuzione e circondari dei fallimenti
> Art.  3 B. Uffici d’esecuzione e uffici dei fallimenti / 2. Retribuzione

Art. 2

B. Uffici d’esecuzione e uffici dei fallimenti

1. Organizzazione

1 In ogni circondario d’esecuzione č istituito un ufficio d’esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.

2 In ogni circondario dei fallimenti č istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.1

3 All’ufficiale č aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilitā o d’impedimento alla direzione dell’ufficio.2

4 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.3

5 Per il resto, l’organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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